Sorveglianza doganale

La sorveglianza doganale è un importante strumento per la tutela dei diritti di proprietà industriale e/o intellettuale e per la lotta alla contraffazione.

Ed, infatti, attraverso tale servizio è possibile bloccare le merci sospette in dogana all’atto del loro ingresso nel territorio dell’Unione Europea, ovvero, nella fase di uscita verso Paesi extra Europa, ciò con enormi vantaggi in termini di riduzione dei costi e dei tempi di tutela dei propri diritti.

Il nuovo Regolamento UE estende la tutela doganale anche ad altri diritti di proprietà intellettuali non ricompresi nella precedente normativa.

In particolare, allo Stato, i diritti protetti dal Regolamento UE 608/2013 sono:

  • I marchi;
  • Disegni modelli;
  • Diritti d’autore o qualsiasi altro diritto connesso ai sensi della normativa nazionale o dell’Unione;
  • Un’indicazione geografica;
  • Un brevetto ai sensi della normativa nazionale o dell’Unione;
  • Certificati complementari di protezione per i medicinali e per i prodotti fitosanitari;
  • Privative per ritrovati vegetali;
  • Topografie di prodotti a semiconduttori;
  • Modelli di utilità (introdotta dal nuovo Regolamento);
  • Denominazione commerciale (introdotta dal nuovo Regolamento).

Chi può richiedere l’intervento delle Autorità doganali ?

Legittimati a chiedere l’intervento delle Autorità doganali sono:

  • i titolari dei diritti di proprietà intellettuale validi in uno dei singoli stati membri, ovvero, in tutta l’Unione Europea;
  • gli organi di gestione dei diritti di proprietà intellettuale collettivi di cui all’art. 4 parag. 1 lett c) Direttiva 2004/48/CE;
  • gli organi di difesa professionali di cui all’art. 4 parag. 1 lett c) Direttiva 2004/48/CE;
  • Gruppi ai sensi dell’art. 3 punto 2 (qualsiasi associazione costituita da produttori o trasformatori che trattano il medesimo prodotto) e dell’art. 49 parag. 1 del Regolamento UE n. 1151/2012;
  • Le Associazioni di produttori ai sensi dell’art. 118 sexies del Regolamento CE n. 1234/2007, ovvero, analoghe associazioni di produttori previste dalla legislazione dell’Unione Europea in materia di indicazioni geografiche.

Giova evidenziare che una domanda di intervento unionale può essere presentata solo per quanto riguardo i diritti di proprietà intellettuale basati sulla legislazione dell’Unione europea che producono effetti in tutta l’Unione.

Quando la Dogana può intervenire ?

Ai sensi del Regolamento UE n. 608/2013 l’intervento della Dogana è previsto per:

  • Le merci dichiarate per l’immissione in libera pratica per l’esportazione o la riesportazione;
  • Merci in entrata o in uscita dal territorio doganale dell’Unione europea;
  • Merci vincolate a un regime sospensivo o poste in zona franca o in un deposito franco.

Il nostro Studio assiste i titolari di diritti di proprietà industriale e/o intellettuale in ogni fase del procedimento di sorveglianza doganale, operando, al fianco dei propri clienti, nell’esecuzione pratica delle singole attività da fare per usufruire utilmente del servizio di sorveglianza doganale.

Nella consapevolezza che la breve panoramica in tema di sorveglianza doganale sopra proposta non è in alcun modo esaustiva, per ogni informazione e/o approfondimento in merito non esitate a contattarci.

I nostri professionisti sono a vostra disposizione.

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